Regolamento per la disciplina delle Entrate (parte 2)

Lissone in Movimento | Senza categoria | Apr 12, 2016| Commenti disabilitati su Regolamento per la disciplina delle Entrate (parte 2)

Visto che per questa amministrazione sembra difficile scrivere in linguaggio chiaro e pubblicizzare regolamenti che riguardano i cittadini, facciamo noi questo “sforzo” che sarebbe invece un atto dovuto e vi “traduciamo” in parole povere un regolamento importante per tutti.

In ogni caso vi segnaliamo il regolamento completo e approvato venerdi scorso in Consiglio Comunale (e magari fare un confronto) che potrete trovare qui: SCHEMA REGOLAMENTO DISCIPLINA ENTRATE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE (scritto in Italiano corrente)

5. Ravvedimento operoso

Per i tributi comunali al fine di agevolare il versamento spontaneo dei tributi da parte dei cittadini se per caso non li avessero pagati o li avessero pagati parzialmente si applica iil cosiddetto ravvedimento lungo che si applica entro tre anni dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito, con la sanzione fissa del 6%, oltre agli interessi che verranno pagati insieme al tributo stesso.

Tutto ciò vale se la violazione non è ancora stata contestata.

 6. Accertamento con adesione

Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

Si applica ai tributi comunali come IMU, TASI, TARI, ICI, TARES (questi 2 ultimi con qualche limitazione).

Questa tipologia si applica solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, sia cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili o inoppugnabili per legge. Non fanno parte di questa tipologia il pagamento di tributi che sono conseguenti ad un controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nel versamento.

7. Casi di non applicazione della sanzione

Esclusivamente per l’IMU e la TASI si è introdotto una regola per non dare una sanzione per versamenti parziali (nel caso in cui il cittadino ha erroneamente applicato un’aliquota inferiore a quella dovuta) senza una dichiarazione che ne giustifichi la scelta.

Questo articolo è cosi complicato ed intricato che vi consigliamo di chiedere direttamente cosa significhi all’ufficio URP, Referenti: Lucia Besana  tel.039/7397357 e Teresa Papa   tel.  039/7397275

 8. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016 e si applica anche a procedimenti precedenti e non chiusi.

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