Tra gli atti sul sito del Comune troviamo la Nr. 573 Ordinanza del Sindaco: Rimozione della neve nella stagione invernale 2013-2014 dove prima si “invita” e poi si “ordina” che tutti i proprietari di stabili prospicienti al pubblico passaggio, dopo la caduta della neve devono sgombrare la stessa e il ghiaccio raccogliendolo in apposite aree che non occupino la carreggiata e altri 5 o 6 obblighi a cui si devono attenere i proprietari. Pena una multa da 25 a 500€.
Avevamo già affrontato l’argomento in un altro post (Febbraio 2013) e oggi lo ribadiamo.
I marciapiedi delle strade, secondo la definizione del codice della strada (art. 3 comma 1 d.lgs 285/92), “sono una parte della strada, esterna alla carreggiata”. La “pulizia delle strade” (art. 14 comma 1 d.lgs 285/92) compete ai proprietari e cioè, ovviamente in caso di strade comunali, al comune e conseguentemente anche la pulizia dei marciapiedi. Nella pulizia rientra anche lo sgombero da qualsiasi tipo di materiale,compresa la neve ed il ghiaccio, dovendo provvedere il proprietario alla pulizia “allo scopo di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione”. Spetta quindi ai Comuni la pulizia anche alla luce di una sentenze della Cassazione (n. 16226 del 03/08/05). Inoltre dal 1961 con la legge 1014/60 la possibilità ai Comuni di imporre “corvè” tramite ordinanza, regolamento o delibera non esiste più. Solo tramite una legge è possibile, e non esiste nessuna legge che faccia obbligo ai frontisti o conceda ai Comuni facoltà di imporre l’obbligo di provvedere alla pulizia delle strade o di sgomberarne la neve e ghiaccio.
Quindi conoscendo i lissonesi che l’hanno sempre fatto, sappiamo che anche quest’anno lo faranno ancora (la pulizia dei marciapiedi dalla neve) ma il Comune farebbe bene a trasformare l’ordinanza in un invito e in ogni caso il Comune è responsabile degli eventuali danni alle persone causato dalla neve o dal ghiaccio, anche sui marciapiedi.